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mercoledì 17 marzo 2010

Nuove norme per gli uffici di rappresentanza in Cina

L'Amministrazione dell'Industria e del Commercio (AIC) assieme al Ministero della Sicurezza Pubblica hanno introdotto tramite circolare amministrativa del 4 gennaio 2010 una serie di novità sulle condizioni di registrazione e rinnovo dell'ufficio di rappresentanza in Cina. La decisione è stata presa in seguito alla volontà dell'Amministrazione cinese di creare delle entità stabili, in luogo di uffici di rappresentanza per le aziende straniere temporanei. Ciò comporta però un iter più complesso e rigoroso per la registrazione di tali uffici ed un maggior controllo da parte delle autorità locali. Di seguito si riportano le novità introdotte:

1) Requisiti per costituire o rinnovare l'ufficio di rappresentanza:

  • la società madre deve essere un'entità esistente da almeno due anni;
  • è richiesta, tra i documenti da presentare, la lettera di affidabilità creditizia emessa da un Istituto di Credito, rogata da notaio del paese di origine e legalizzata dal consolato cinese.

2) Durata dell'ufficio di rappresentanza: l'ufficio di rappresentanza avrà durata di un anno e non più di tre come in precedenza. Per gli uffici di rappresentanza già costituiti, al momento del rinnovo o della semplice modifica del certificato, quest'ultimo sarà concesso per la durata di un anno soltanto (sarà d'obbligo pertanto rinnovarlo ogni anno).

3) Limite del numero di rappresentanti: il numero dei rappresentanti (dipendenti stranieri dell'ufficio di rappresentanza) non potrà essere superiore a quattro. per gli uffici che attulamente impiegano più di quattro rappresentanti, questi non sono più autorizzati a nominarne di nuovi, ma solamente ad annullare tali nomine sino al raggiungimento del numero massimo di quattro.

4) Controllo degli uffici e sanzioni amministrative:

  • Verrà eseguito ogni tre mesi dalla data di emissione del certificato di registrazione dell'ufficio un controllo sul luogo di lavoro;
  • è prevista una sanzione per gli uffici che depositano domande di registrazione fittizie o che incassano profitti da attività non consentite;
  • è prevista la costituzione di una "lista nera" degli uffici che commettono irregolarità.

5) Cooperazione AIC - Amministrazione della sicurezza pubblica: l'ufficio AIC comunicherà sistematicamente all'Amministrazione della sicurezza pubblica le informazioni riguardanti la registrazione degli uffici di rappresentanza e le azioni non cosentite degli uffici.

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