1) Requisiti per costituire o rinnovare l'ufficio di rappresentanza:
- la società madre deve essere un'entità esistente da almeno due anni;
- è richiesta, tra i documenti da presentare, la lettera di affidabilità creditizia emessa da un Istituto di Credito, rogata da notaio del paese di origine e legalizzata dal consolato cinese.
2) Durata dell'ufficio di rappresentanza: l'ufficio di rappresentanza avrà durata di un anno e non più di tre come in precedenza. Per gli uffici di rappresentanza già costituiti, al momento del rinnovo o della semplice modifica del certificato, quest'ultimo sarà concesso per la durata di un anno soltanto (sarà d'obbligo pertanto rinnovarlo ogni anno).
3) Limite del numero di rappresentanti: il numero dei rappresentanti (dipendenti stranieri dell'ufficio di rappresentanza) non potrà essere superiore a quattro. per gli uffici che attulamente impiegano più di quattro rappresentanti, questi non sono più autorizzati a nominarne di nuovi, ma solamente ad annullare tali nomine sino al raggiungimento del numero massimo di quattro.
4) Controllo degli uffici e sanzioni amministrative:
- Verrà eseguito ogni tre mesi dalla data di emissione del certificato di registrazione dell'ufficio un controllo sul luogo di lavoro;
- è prevista una sanzione per gli uffici che depositano domande di registrazione fittizie o che incassano profitti da attività non consentite;
- è prevista la costituzione di una "lista nera" degli uffici che commettono irregolarità.
5) Cooperazione AIC - Amministrazione della sicurezza pubblica: l'ufficio AIC comunicherà sistematicamente all'Amministrazione della sicurezza pubblica le informazioni riguardanti la registrazione degli uffici di rappresentanza e le azioni non cosentite degli uffici.
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